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Il rischio di restituire parte della liquidazione.

Se la vendita del bene avvenisse con un importo notevolmente inferiore a quello stimato, con le nuove norme, l’esperto che presenta istanza di liquidazione per l’attività  svolta potrebbe dover restituire parte della somma ricevuta in applicazione dell’onorario calcolato con l’art.13 (liquidazione a scaglioni sul valore di stima).

Posto che ciò apre scenari inediti, addirittura più complessi di quanto forse il legislatore stesso si aspettasse – pensiamo solo al fatto che l’esperto per le cifre ricevute deve nell’ordine emettere fattura all’esecutante, versare l’IVA se ricevuta, pagare le tasse, versare i contributi alla propria cassa –  l’esperto, per quanto concerne la sola applicazione dell’art. 13, deve proporre al Giudice per le Esecuzioni (GE) una percentuale compresa tra 0 ÷ 50.

Abbiamo fatto una simulazione considerando sempre il massimo della cifra di liquidazione esigibile.

Per un bene stimato di € 100.000,00, al perito spetta un onorario di massimo di €1121,62 e chiedendo il 50% dovrebbe ricevere, come acconto, €560,83.

Se il bene per vari motivi venisse venduto a € 35.000,00 l’onorario che spetta al perito è di € 568,53 ossia avendo già ricevuto € 560,83 a saldo gli spetterebbero ancora € 7,70.

Solo se il prezzo di vendita fosse inferiore al 65,5% in meno del valore stimato il perito dovrebbe restituire parte dell’acconto!

Considerando che il prezzo degli immobili venduti ad un’asta giudiziaria è all’incirca il 45-50% in meno del valore effettivo di stima, ci pare che l’ipotesi di dover restituire delle somme sia effettivamente remota, seppure non assente.

Si consideri poi che se il prezzo di vendita è troppo basso, il bene potrebbe essere ritirato.

Il nostro consiglio è che l’esperto faccia una simulazione del prezzo di vendita regolandosi di conseguenza e chiedendo al GE la percentuale opportuna.