Lo Statuto

  • Articolo 1. (Costituzione e denominazione).
    E’ costituito il Comitato “Coordinamento CTU Italia”, d’ora innanzi semplicemente indicato con il termine “Comitato”. Il presente Statuto costituisce l’atto fondamentale della sua istituzione e ne contiene i principi ispiratori e le norme di funzionamento.
  • Articolo 2. (Sede nazionale, sedi regionali, sedi provinciali).
    Il Comitato ha la propria sede nazionale in Venezia – Marghera, via della Rinascita, n.35/a.
    La sede legale può essere cambiata con delibera del Consiglio Direttivo. Il Comitato altresì, potrà aprire, in ogni regione e in ogni provincia d’Italia, un Coordinamento locale che nel caso fosse provinciale si chiamerà Coordinamento Provinciale Consulenti (CpC).

  • Articolo 3. (Scopo del Comitato).
    I soggetti promotori del Comitato considerano l’attività del CTU e del Perito di primo rilievo ed importanza per l’ordinamento giuridico italiano; gli stessi considerano perciò fondamentale aiutare il Consulente Tecnico, ausiliario del Giudice e di Parte, nell’esercizio dei propri compiti attraverso un sostegno formativo e di aggiornamento costante.
    A tal fine i soggetti promotori si propongono di interloquire con i soggetti istituzionali preposti per cooperare responsabilmente alla promozione della figura professionale del CTU e del Perito. Inoltre si propongono di operare per individuare tutti gli strumenti utili e atti ad orientare le attività del Comitato nella direzione pianificata in modo da rendere efficaci, con un comportamento coerente e virtuoso, le azioni intraprese o da intraprendere.
    Il Comitato intende quindi perseguire esclusivamente finalità di promozione e di tutela della figura del CTU e del Perito iscritti al RegIndE (Registro degli Indirizzi Elettronici) o ad altro albo del Ministero della Giustizia presente nell’ordinamento italiano.
    I soggetti promotori realizzeranno tali finalità promuovendo le attività elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel successivo art. 4.

  • Articolo 4. (Attività del Comitato).
    Per perseguire le proprie finalità, il Comitato effettua e promuove studi e ricerche, convegni, seminari di studio sulle tematiche inerenti la professione del CTU e del Perito, organizza dibattiti e tavole rotonde sui temi previsti dallo statuto. E’ dovere del Comitato collaborare con altre organizzazioni aventi scopi analoghi, affini e complementari o comunque connessi ai propri.
    Il Comitato può anche attraverso l’edizione di una propria rivista cartacea o digitale provvedere alla diffusione di tutti gli studi e le ricerche prodotte.
    In particolare il Comitato privilegerà azioni volte a:

    • favorire attività di lobbying diretta a favore e tutela della figura professionale del CTU, del Perito e del CTP.
    • favorire il confronto con il Ministero della Giustizia sulle procedure adottate su tutto il territorio nazionale;
    • monitorare attivamente e promuovere la relazione con altre realtà simili esistenti sul territorio nazionale e internazionale allo scopo di un aggiornato confronto;
    • redigere proposte normative da sottoporre al Ministero della Giustizia e al Parlamento italiano, tese a disciplinare e uniformare l’attività del CTU e del Perito presso tutti i tribunali d’Italia;
    • richiedere l’istituzione di un tavolo consultivo tra il presente Comitato ed il Presidente di tutte le Corti d’Appello presenti sul territorio nazionale, per fini esplicativi ed orientativi delle circolari allo scopo di omologare i comportamenti da adottare;
    • promuovere lo studio e la ricerca nelle materie oggetto di consulenza tecnica d’ufficio, o più genericamente di tutti gli ambiti professionali interessati dall’attività del CTU e del Perito;
    • organizzare direttamente o indirettamente attività di formazione scientifica, eventualmente collegandosi a strutture pubbliche e private, anche per l’accesso a fondi di studio e di ricerca delle suddette materie;
    • promuovere ed organizzare convegni, seminari, dibattiti, conferenze, e qualsiasi iniziativa scientifica e culturale idonea a realizzare le finalità indicate dallo statuto;
    • promuovere attività editoriali e pubblicazioni idonee a diffondere i risultati delle proprie attività, a divulgare studi, ricerche, notizie ed ogni altro lavoro che risulti utile al raggiungimento delle finalità proprie;
    • promuovere tavoli di confronto con soggetti esterni;
    • svolgere e sviluppare tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi del Comitato;
    • promuovere e sviluppare strumenti digitali ed informatici ai fini di divulgazione delle attività
    istituzionali.
    Per fa ciò il Comitato si propone di dare impulso ad iniziative di carattere culturale, sociale, storico, politico (ma assolutamente estraneo da qualsivoglia identità partitica) e giuridico che contribuiscano alla crescita professionale della figura del CTU e del Perito iscritto al RegIndE o dei Consulenti tecnici di Parte.

  • Articolo 5. (Durata).
    Il comitato ha durata illimitata.

  • Articolo 6. (Logo)
    Il comitato ha un proprio logo che lo individua e rende riconoscibile e che è scelto dal Consiglio Direttivo.
    TITOLO II – Soci

  • Articolo 7. (Requisiti e modalità per diventare soci del Comitato).
    Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi senza distinzione e in ogni momento della vita del Comitato, tutte le persone fisiche, appartenenti alla Comunità Europea, che abbiano compiuto i 18 anni di età e che svolgano attività di consulenza tecnica sia come iscritti ad un Albo dei CTU e/o dei Periti depositato presso qualsiasi Tribunale presente sul territorio Italiano, che come Consulenti Tecnici di Parte, previa approvazione del Presidente Nazionale.
    Chi, in possesso dei requisiti, intenda associarsi deve farne domanda al Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni può:

    • accogliere la richiesta, provvedendo ad iscrivere il richiedente nel Registro dei Soci, dandone avviso entro trenta giorni;
    • rigettare la richiesta con provvedimento motivato.
    Con l’iscrizione nel Registro degli Soci si acquista lo status di “Socio Ordinario” che implica l’accettazione integrale del presente Statuto.

  • Articolo 8. (Categorie, diritti e doveri dei Soci).
    Il Comitato riconosce tre categorie di soci:
    • SOCI FONDATORI: coloro che hanno partecipato alla fondazione del Comitato; sono di fatto
    iscritti nel Registro dei Soci del Comitato e hanno le stesse prerogative dei soci ordinari;
    • SOCI ORDINARI: coloro che hanno ottenuto, con le modalità e le forme di cui al presente Statuto, l’iscrizione nel Registro degli Soci del Comitato e che partecipano alla vita del Comitato in
    maniera attiva;
    • SOCI ONORARI: intellettuali, imprenditori, professionisti, esponenti delle istituzioni, locali e
    nazionali, enti – pubblici e privati – che, portando il loro contributo economico e/o intellettuale agiscono per il bene e la crescita del Comitato. I soci onorari sono registrati in un elenco specifico, non hanno l’obbligo di versare la quota associativa e non hanno diritto di voto.
    I soci onorari sono registrati in un elenco specifico, non hanno l’obbligo di versare la quota associativa e non hanno diritto di voto; possono se vogliono e, dietro approvazione del Consiglio Direttivo, partecipare alle attività indicate all’art. 4.
    Ai Soci Ordinari, che fanno parte dell’Assemblea Nazionale dei Soci, è riservato:
    • il diritto di partecipare alla vita istituzionale del Comitato;
    • il diritto di esercitare il proprio voto per l’elezione dei rappresentanti negli organi statutari;
    • l’obbligo di versare, con cadenza annuale, la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

  • Articolo 9. (Perdita della qualità di socio).
    La qualità di socio, non trasmissibile in caso di morte, si perde per decesso, per recesso o per esclusione.
    Il Presidente, qualora gli giunga notizia del decesso di un associato, deve accertarsene entro 30 giorni dalla data in cui ne viene a conoscenza.
    Il recesso dal Comitato si effettua mediate comunicazione scritta (PEC o Raccomandata A/R), indirizzata al Presidente Nazionale competente ed è efficace a decorrere dall’anno successivo a quello in cui il recesso è effettuato.
    L’esclusione è comminata al socio che col proprio agire ha leso gravemente l’immagine del Comitato e/o ha posto in essere atti contrari agli scopi ed alle finalità del Comitato. L’esclusione è adottata con decreto dal Presidente Nazionale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
    In caso di decesso, recesso o esclusione della qualità di socio, la quota già versata dell’anno in corso non è restituibile.
    TITOLO III – Gli Organi del Comitato

  • Articolo 10. (Gli Organi del Comitato).
    Gli organi statutari del Comitato sono:
    • L’Assemblea dei soci;
    • Il Presidente Nazionale (o Coordinatore Nazionale);
    • Il Vice Presidente Nazionale (o Vice Coordinatore Nazionale)
    • Il Consiglio Direttivo;
    • Il Segretario Generale.
    • Il Collegio dei Sindaci;
    • Il Collegio dei Probiviri.
    Capo I – L’Assemblea dei Soci

  • Articolo 11. (Assemblea dei Soci)
    L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del Comitato.
    L’assemblea dei soci si compone di tutti i soci, ordinari e fondatori, e si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno, e in sedute straordinarie.
    ln sede ordinaria, all’Assemblea dei Soci del Comitato spetta il compito di:
    • determinare il numero dei consiglieri prima del rinnovo del Consiglio Direttivo e sentito il Consiglio Direttivo uscente;
    • eleggere i membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i Soci Ordinari;
    • eleggere i membri del Collegio dei Sindaci;
    • deliberare su ogni attività del Comitato e, principalmente, sulle iniziative e sulle attività volte alla
    realizzazione degli scopi del Comitato, sottoposte al suo esame dal Presidente Nazionale o dal
    Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.
    • In sede Straordinaria, all’Assemblea dei soci spetta il compito di deliberare:
    • sulle modificazioni dello Statuto del Comitato;
    • sullo scioglimento anticipato del Comitato, comprese le modalità ed i termini per la liquidazione
    dell’eventuale patrimonio del Comitato.
    L’Assemblea dei Soci del Comitato, tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria, è convocata su iniziativa del Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, mediante avviso di convocazione da inviarsi agli Soci.
    L’Assemblea può essere convocata anche quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei Soci Ordinari.
  • L’avviso di convocazione deve indicare necessariamente il luogo, il giorno, l’ora della riunione e l’ordine del giorno ed è comunicato via PEC, via telefax e/o pubblicata sul sito web, almeno 7 giorni prima dell’adunanza.
    L’Assemblea può tenersi anche in videoconferenza, via Skype, in teleconferenza o con qualunque altro mezzo atto allo scopo.
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.
    Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli Soci Ordinari; in seconda convocazione la validità delle deliberazioni è assicurata qualunque sia il numero degli intervenuti.
    Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto intervenuti.
    Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei Soci Ordinari e, in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti.
    Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se prese col voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto intervenuti.
    Tra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere più di 10 giorni feriali.
    Il voto è libero e palese e può essere espresso per rappresentanza, previa delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altro socio.
    Il funzionamento dell’Assemblea dei Soci è regolato dal Regolamento di Funzionamento che disciplina lo svolgimento delle sedute e delle votazioni, elaborato dal Consiglio Direttivo e promulgato dal Presidente Nazionale.
    Capo II – Il Presidente Nazionale o Coordinatore Nazionale

  • Articolo 12. (Nomina del Presidente Nazionale).
    Il Presidente Nazionale è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio palese.
    Può essere eletto alla carica di Presidente Nazionale solo chi è iscritto nel Registro dei soci del Comitato. La perdita della qualità di socio determina la decadenza automatica dall’ufficio.
    Il Presidente Nazionale dura in carica due anni dalla nomina ed è rieleggibile per un altro mandato. Il Presidente Nazionale in carica può essere rieletto per un terzo mandato o per altri successivi mandati solo con un consenso superiore ai 3/4 dei Consiglieri eletti. In ogni caso, il Presidente Nazionale decade dalla carica in caso di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, governando il Comitato in regime di prorogatio e limitatamente all’attività amministrativa ordinaria fino alla nomina del nuovo Presidente Nazionale.
    Il Presidente Nazionale, qualora siano attivi almeno due coordinamenti provinciali o regionali, assume il nome di Coordinatore nazionale.

  • Articolo 13. (Compiti e funzioni).
    Il Presidente Nazionale, ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, disponendo della firma sociale. Il Presidente Nazionale conformemente alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del Comitato:
    • sottopone all’approvazione dell’Assemblea le iniziative da intraprendere;
    • presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
    • amministra il Comitato con i poteri che gli derivano dall’elezione da parte del Consiglio Direttivo e
    lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi e in giudizio, limitatamente alla funzioni che
    rientrano nelle sue competenze;
    • adotta, con decreto, gli atti ed assume le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi
    istituzionali del Comitato;
    • sovrintende alla tenuta del Registro dei Soci;
    • accerta decessi e recessi dei soci e ne decreta l’esclusione, nei casi previsti dallo Statuto;
    • dispone la gestione economica, finanziaria e contabile della sede nazionale del Comitato, con
    obbligo di rendiconto scritto annuale da presentare all’approvazione del Consiglio Direttivo;
    • decreta la nomina del Segretario Generale, che viene scelto tra i membri del Consiglio su
    deliberazione del Consiglio Direttivo;
  • • convoca in via ordinaria o in via straordinaria l’Assemblea dei Soci;
    • promulga il Regolamento di Funzionamento dell’assemblea elaborato dal Consiglio Direttivo.
    Il Presidente Nazionale, per lo svolgimento delle sue mansioni, nomina tra i membri del Consiglio un Vicepresidente Nazionale, in qualsiasi momento da lui revocabile, al quale può delegare funzioni e poteri. Il Presidente Nazionale ha l’onere di convocare il Consiglio Direttivo per sottoporre, per l’approvazione, il “Piano programmatico delle attività” ed il “Bilancio consuntivo”.
    L’ufficio di Presidente Nazionale è incompatibile con l’ufficio di Segretario Generale.

  • Articolo 14 (Il Vice Presidente)
    Il Vicepresidente Nazionale viene nominato dal Presidente Nazionale che può delegargli funzioni e poteri per lo svolgimento delle sue mansioni; viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. La sua nomina è revocabile in qualsiasi momento dal Presidente Nazionale.
    Il Vicepresidente Nazionale può presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in assenza del Presidente Nazionale.
    Il Vice Presidente decade dalle sue funzioni alla cessazione delle funzioni del Presidente Nazionale che lo ha nominato.
    Capo III – Il Consiglio Direttivo e il Segretario Generale

  • Articolo 15. (Composizione del Consiglio Direttivo).
    Il Consiglio Direttivo si compone di un numero sempre dispari da un minimo di 7 (sette) a 11 (undici) consiglieri.
    Il numero dei consiglieri viene deciso dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Nazionale uscente, prima del rinnovo del Consiglio Direttivo stesso;
    Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni dalla nomina, rinnovabile per ugual periodo. Se per qualsiasi causa venisse a mancare il numero minimo di consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a nominare per cooptazione gli elementi mancanti o dimissionari attingendo dai non eletti. Se prima della scadenza del termine naturale viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale deve senza indugio convocare l’Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

  • Articolo 16. (Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo).
    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.
    Il Consiglio Direttivo con proprie delibere provvede:
    • a scegliere e nominare, tra i propri membri, il Presidente Nazionale del Comitato;
    • a scegliere e nominare, tra gli Soci Ordinari e/o componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario
    Generale, il Tesoriere e a determinare le loro competenze ed attribuzioni;
    • a scegliere il logo ai sensi dell’art. 6;
    • a sciogliere il Comitato ai sensi dell’art. 24;
    • ad approvare, modificare ed integrare il Regolamento per la nomina del Presidente Nazionale e del
    Segretario Nazionale;
    • ad approvare, modificare ed integrare il Regolamento di Funzionamento dell’Assemblea dei soci;
    • ad approvare, per ogni anno amministrativo, il “piano programmatico delle attività” ed il
    “resoconto delle attività”, nonché il “bilancio preventivo” ed il “bilancio consuntivo” del Comitato,
    predisposto dal Presidente Nazionale;
    • a determinare l’ammontare del contributo associativo annuo, determinando la quota di competenza
    dell’ufficio del Presidente Nazionale;
    • ad individuare le linee generali di indirizzo dell’attività del Comitato;
    • a determinare eventuali compensi spettanti ai componenti degli organi amministrativi e contabili
    del Comitato;
    • a deliberare su ogni altro aspetto della vita dell’ente e principalmente sulle iniziative e sulle attività
    volte alla realizzazione degli scopi del Comitato.
  • • Se necessario a revocare la nomina del Segretario Generale, del Tesoriere e dei delegati delle commissioni interne.
    Il Consiglio Direttivo elabora il Regolamento di Funzionamento dell’Assemblea anche tramite una Commissione specifica.
    Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente Nazionale, è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
    Il Consiglio Direttivo può tenere le proprie riunioni anche via skype, o comunque in teleconferenza o videoconferenza.
    Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
    Il voto è libero e palese.

  • Articolo 17. (Compiti e funzioni del Segretario Generale).
    Il Segretario Generale, con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo nella deliberazione di nomina:
    • si occupa, dietro direttive del Presidente Nazionale, delle questioni ordinarie attinenti la gestione economica, finanziaria e contabile del Comitato. Insieme al Tesoriere si occupa dell’apertura, la
    gestione e la chiusura di conti correnti;
    • partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo fungendo da segretario verbalizzante;
    • cura e tieni aggiornati i libri dei soci e in particolare il Libro delle deliberazioni del Consiglio
    Direttivo.
    Capo IV – Il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri

  • Articolo 18. (Collegio dei Sindaci).
    Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo amministrativo del Comitato, composto da almeno due membri effettivi e un supplente, eletti dall’Assemblea.
    Il Collegio dei Sindaci dura in carica due anni e i componenti del Collegio dei Sindaci sono rieleggibili ma non oltre i tre mandati consecutivi.
    Il Collegio si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le volte che lo ritiene opportuno e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
    Per l’eventuale integrazione del Collegio dei Sindaci vale quanto stabilito all’art.15 del presente Statuto relativamente al Consiglio Direttivo.

  • Articolo 19. (Collegio dei Probiviri).
    Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giustizia di primo grado del Comitato, composto da almeno due membri effettivi e un supplente, eletti dall’Assemblea o nominati dal Consiglio Direttivo.
    Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e i componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno e/o su esplicita richiesta del Presidente Nazionale, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
    Per l’eventuale integrazione del Collegio dei Probiviri (eletto o nominato), vale quanto stabilito all’art.15 del presente Statuto relativamente al Consiglio Direttivo
    TITOLO IV – Il Patrimonio

  • Articolo 20. (Il Patrimonio)
    Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato si avvale del patrimonio costituito: dal fondo iniziale versato in eguale parte dai soci fondatori;
    dalle quote associative;
    • da contributi degli associati e dei terzi, anche in forma di sponsorizzazione delle singole attività;
    • dal ricavato della distribuzione del materiale pubblicato dal Comitato ovvero dalle offerte ricevute
    in occasione di convegni o iniziative similari;
    • da pubblicità di terzi anche effettuata sul sito istituzionale – www.ctuitalia.com

    • da qualsiasi altra entrata compatibile con gli scopi del Comitato nonché da tutti i beni mobili ed immobili in qualsiasi modo acquistati dal Comitato;
    • da eventuali donazioni liberali dei soggetti terzi che condividano lo scopo costitutivo del Comitato;
    • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
    È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  • Articolo 21. (Esercizio sociale).
    L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dell’esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.

  • Articolo 22. (Bilancio sociale).
    Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo

  • Articolo 23. (Clausola Mediazione e Foro competente).
    Ogni controversia nascente da o collegata a questo statuto dovrà essere preliminarmente oggetto di tentativo di conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto al Registro presso il Ministero della Giustizia. La sede della mediazione è Venezia. Nel caso sia necessario adire le vie giudiziarie, il foro di competenza è Venezia.
    TITOLO V – Norme transitorie e finali.

  • Articolo 24. (Scioglimento).
    Per dare luogo allo scioglimento del Comitato é necessaria un’assemblea straordinaria con la presenza di almeno di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

  • Articolo 25. (Regolamento)
    Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di emettere un regolamento ovvero più regolamenti per regolare le attività del Comitato.

  • Articolo 26. (Rinvio)
    Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.
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