Conclusa la stima per le procedure delle esecuzioni Immobiliari, solitamente l’esperto provvede a presentare al magistrato istanza di liquidazione ai sensi del D.Min. Giustizia del 30.05.2002 ora aggiornata alla normativa attuale ossia alla Legge di conversione n.132, 6 agosto 2015, del decreto legge n. 83, 27 giugno 2015 titolato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Si ricorda che non esiste un modulo tipo unico per tutti.
Per il Tribunale di Venezia Cancelleria per le Esecuzioni le istanze, firmate digitalmente, nella prima pagina dovrebbero sempre indicare:
Istanza di ACCONTO:
l’art. 13 con tabella a scaglioni e percentuale di acconto da 0÷50% (voce da moltiplicarsi per ogni lotto) o in alternativa art. 13 comma 2 (minimo di € 145,12).
Istanza in via DEFINITIVA:
l’art. 12 comma 1, per verifica conformità urbanistica ed edilizia
l’art. 12 comma 2, per rilievi topografici e fabbricati (con elaborazione grafica dimostrativa)
l’art. 1 comma 1, compenso a vacazioni (da motivare)
eventuale applicazione dell’art. 52 dpr 115/02 (aumento del compenso da 0 a 100%)
SPESE:
Anticipazioni (diritti, atti, valori postali, altro) e imponibili (viaggi, spese generali, altro).
Nelle pagine successive dell’istanza vi saranno le precisazioni, documentazioni e allegati. Quando il bene sarà venduto occorrerà fare istanza di saldo per la parte rimanente.
ATTENZIONE: Nessun compenso per il CTU che presenta la richiesta di liquidazione dopo 100 giorni dal deposito della relazione